Ingegnere, qual’è la differenza?
In ambito condominiale, si pone costantemente la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria, così come, s’impone il bisogno di porre in essere interventi di manutenzione straordinaria.
Le cause di queste opere possono essere le più varie: la normale usura dei beni comuni dovuta all’uso, l’utilizzazione errata, i difetti e la vetustà dei dispositivi ed elementi strutturali e non strutturali dei manufatti edilizi, eventi atmosferici. In queste circostanze, è necessario porsi due domande:
- chi decide di fare eseguire l’intervento, l’amministratore o l’assemblea?
- in quest’ultimo caso, con quali maggioranze e quale deve essere il contenuto della deliberazione?
Recentemente si è occupato della vicenda il Tribunale di Salerno che, con Sentenza del 04/01/2010, ha delineato la competenza a decidere dell’esecuzione dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione e il contenuto della deliberazione nel caso di competenza assembleare. Prima di esaminare la pronuncia del giudice campano, vale la pena osservare quella che, allo stato dell’arte, è la differenza tra lavori ordinari e lavori straordinari e le ricadute sulla competenza ad ordinarli.
Due i parametri che devono essere tenuti in considerazione:
- il tipo d’intervento che si rende necessario
- l’entità, in termini economici, che questo intervento comporta.
Si pensi, ad esempio, alla necessità di sostituire le lampadine fulminate del vano scale.
E’ chiaro, in questi casi, che si tratta di intervento di carattere ordinario, essendo usuale, per la loro normale usura, che le lampadine possano fulminarsi. In questi casi l’amministratore potrà, sulla base dei poteri riconosciutigli dalla legge (art. 1130 c.c.),ad ordinare la sostituzione delle lampadine fulminate, riportando la spesa nel rendiconto consuntivo per la ratifica della stessa.
Si ipotizzi, invece, che si producano delle lesioni sulla facciata dello stabile che, pur non minandone la stabilità, rischiano di creare delle infiltrazioni, e quindi dei danni per le proprietà esclusive. In questo caso, trattandosi di riparazioni straordinarie (un fatto straordinario, per definizione non rientra nella normalità e/o consuetudine) ed anche di notevole entità, la competenza a decidere dovrà essere dell’assemblea.
Tornando all’ipotesi standard d’intervento straordinario di notevole entità, ossia, per intendersi, quello di competenza dell’assemblea, quale dovrà essere il contenuto del verbale di deliberazione dei lavori? A questa domanda troviamo risposta nella sentenza del Tribunale di Salerno, citata poc’anzi.
Per il Giudice salernitano la delibera assembleare in ordine a riparazioni straordinarie di edificio in condominio, da assumere con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 comma 4 c.c., ha inoltre come elemento essenziale ed inscindibile la scelta dell’impresa cui commettere la esecuzione dei lavori, date le rimarchevoli conseguenze, nei riguardi del condominio, ricollegabili alla convenienza ed alla puntuale esecuzione o meno del contratto d’appalto. La scelta dell’appaltatore e la spesa correlata alla stipula dell’appalto per l’esecuzione dei lavori sono destinate a divenire vincolanti per tutti i condomini soltanto dopo l’approvazione assemblare con la prescritta maggioranza.
Risulta importante sottolineare che:
- le opere di manutenzione ordinaria eseguite su parti condominiali sono detraibili sull’ammontare IRPEF (leggi un nostro approfondimento sull’argomento qui oppure qui o addirittura qui ed il quadro completo qui);
- l’esecuzione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere stesse, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio nonché delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza.
Tutto chiaro?!?!?