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Può un soggetto estraneo al procedimento edilizio sollecitare l’amministrazione a verificare un titolo edilizio?
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria rubricata al N. 630/2018 del 07/03/2018 (N. 01580/2017 REG. RIC.) chiarisce che solo il terzo che soddisfa un suo interesse commerciale è legittimato a sollecitare la verifica dei titoli edilizi da parte dell’Amministrazione.
Le condizioni del caso
Il soggetto ALFA, titolare di un distributore di carburanti poco distante da quello del soggetto BETA, ricorre al TAR competente al fine di accertare l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, ferma rispetto le diffide formulate per l’esercizio dei poteri inibitori e/o di annullamento in autotutela del titolo edilizio relativi ad un impianto di distribuzione di carburanti di proprietà del soggetto BETA, per ritenute illegittimità del procedimento.
Il soggetto ALFA, che promuove il ricorso, dichiara di agire al fine di “contestare la sussistenza dei presupposti dell’attività segnalata quale terzo ai sensi del comma 6-ter dell’Art. 19 della Legge 241/1990, sollecitando le verifiche spettanti al Comune a fronte di segnalazione di un’attività privata per esso lesiva e, attesa l’inerzia, proponendo l’azione ex Art. 31 del Codice del processo amministrativo”.
Art. 31 c.p.a. (codice del processo amministrativo)Allegato al D.L. N. 104/2010
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, (1) chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione.
Art. 19 comma 6-ter – Legge 241/1990
La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’Art. 31, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 02/07/2010 N. 104.
Ricorso? Rigettato!
I Giudici del TAR Calabria hanno rilevato che “non essendo stata impugnata nei termini, insieme ai contestati titoli edilizi, il titolo commerciale (l’autorizzazione petrolifera) dell’impianto e non essendoci un’ipotesi di illegittimità derivata ad effetto caducante (ndr estensione automatica dell’annullamento dell’atto presupposto a quello consequenziale), non potesse ravvisarsi, nella specie, il requisito legittimante della vicinitas “commerciale” e dell’interesse ad agire“.
Secondo il Tribunale Amministrativo Calabria, la mancata impugnazione del titolo commerciale fa ritenere la carenza di interesse (e quindi di legittimazione) in capo al soggetto ricorrente anche anche sul chiedere che venga accertato e dichiarato che l’Amministrazione, con il suo silenzio a seguito delle diffide della stessa, è venuta meno ai suoi obblighi.
Quindi i Giudici di 1° grado hanno ritenuto che non può essere considerato “interessato” a sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione nei confronti di una S.C.I.A. edilizia e, in caso di inerzia, ad esperire l’azione di cui all’Art. 31, commi 1, 2 e 3 del Codice di procedura Amministrativa, ai sensi dell’Art. 19, comma 6-ter della Legge N. 241 del 1990, il terzo allorquando l’eventuale accoglimento dell’azione non possa soddisfare l’interesse commerciale che muove e legittima l’intervento dello stesso.
Tutto ciò a fronte della mancata impugnazione del titolo commerciale – su cui peraltro l’Amministrazione, allo Stato, non ha inteso esercitare il discrezionale ed autonomo potere di autotutela – ed a fronte dell’intervenuto rilascio temporaneo, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della licenza di esercizio relativa all’impianto ai fini fiscali.