Fa capo al venditore l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità fra i documenti relativi alla proprietà ed all’uso dell’immobile ceduto (Cass. 26 aprile 2007 n. 9976), considerando il detto certificato come requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, in quanto va ad incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione ECONOMICO-SOCIALE, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità (id. 16 giugno 2008 n. 16216), con la conseguenza che la sua assenza integra una ipotesi di vendita aliud pro alio (=consegna di una cosa diversa da quella pattuita)